Gli interventi in edilizia libera a Roma – AEL
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 222/2016, dall’11 Dicembre 2016 non è più necessario alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione.
Sono quindi considerati Attività di Edilizia Libera, per cui non occorrerà più nessuna comunicazione, i seguenti interventi:
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
- aree ludiche senza fini di lucro;
- elementi di arredo delle aree pertinenziali;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (tranne le attività di ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, anche gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (Cil).
In allegato: il Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001 aggiornato al D.Lgs 222/2016 e il D.Lgs 222/2016