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Ritiro della Concessione in Sanatoria. Quando può accadere

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Come ogni procedimento amministrativo, la validità del condono è condizionata oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella rispettiva legge, alla veridicità delle dichiarazione rese anche per mezzo degli elaborati prodotti durante l’istruttoria (documentazione fotografica, elaborati grafici e asseverazioni).

Prendendo spunto dalla sentenza n. 2885/2017 del Consiglio di Stato, ricorrono i presupposti di domanda “infedele” di concessione edilizia in sanatoria in questi casi:

  • per mancata acquisizione del prescritto parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esistente sulle aree interessate dalle costruzioni condonate;
  • per la mancata prova della esistenza dei manufatti oggetto dello stesso condono alla data di riferimento del 1° ottobre 1983, fissata dal citato art.31 della legge n. 47 del 1985 (vale anche per i condoni successivi);
  • per l’errata rappresentazione dei luoghi all’atto della presentazione della domanda di regolarizzazione degli abusi edilizi;

Il Consiglio di Stato, con la sentenza ribadisce il principio sulla base del quale  “discrepanze rilevanti in questi atti sono sufficienti a giustificare l’annullamento in autotutela, anche con notevole decorso del tempo, proprio perché prive dei presupposti fondamentali”.

Di seguito un estratto della sentenza n. 2885/2017 del Consiglio di Stato

.

“per costante giurisprudenza allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV: 8 gennaio 2013, n. 39; 6 maggio 2014, n. 4300; 14 dicembre 2016, n. 5262) Per completezza giova evidenziare che: a) non è necessaria una specifica motivazione allorquando l’ente locale faccia applicazione dell’art. 40, co.1, l. n. 47 del 1985 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5262 del 2016; n. 2693 del 2016); b) la consistenza della falsa rappresentazione della situazione di fatto posta a base di una istanza edilizia non esige il dolo penale essendo sufficiente il dato in sé della consapevolezza della erronea rappresentazione di tale situazione (cfr. Sez. IV, n. 2693 del 2016; n. 4300 del 2014); c) deve escludersi la necessità delle garanzie partecipative sia in relazione all’esercizio dell’autotutela in materia edilizia sia in relazione al conseguente ordine di demolizione attesa l’indole sostanzialmente vincolata di tali atti (specie nell’ipotesi di cui al menzionato art. 40, comma 1 L. 47/85, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2885 del 2016); d) è del pari inesistente l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi ha ottenuto un titolo edilizio rappresentando elementi non reali, anche quando intercorra un considerevole lasso di tempo fra l’abuso e l’intervento repressivo dell’Amministrazione, circostanza questa che incide anche sulla non necessità dell’inoltro dell’avviso di inizio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 e di una formale motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, n. 5198 del 2016; Sez. V, n. 2451 del 2014; Sez. V, n. 2196 del 2014; Sez. IV, n.5320 del 2007 relativa a fattispecie di incondonabilità assoluta)…”

Il titolo abilitativo ottenuto su falsi presupposti è facilmente contestabile in futuro e in questi casi coloro che hanno acquistato immobili in queste condizioni corrono il rischio di vedersi contestata la legittimità della propria costruzione. Ed ecco perché consiglio sempre in occasione di una compravendita di cogliere l’occasione per  verificare tutta la documentazione dell’immobile e sulla validità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata.

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Se stai per vendere casa e il tuo immobile è stato oggetto di una concessione in Sanatoria o Se hai una pratica di condono istruita ma ancora non hai ricevuto la concessione in sanatoria o hai ricevuto una richiesta di integrazione documentale da parte dell’ufficio, il nostro studio tecnico può effettuare tutte i controlli necessari e verificare la legittimità del provvedimento o lo stato dell’iter per il  rilascioChiama ora 392.51.34.776 o scrivi a studio@ntastudio.it per avere maggiori informazioni o per concordare e un appuntamento.

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